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DL Antifrode n. 157/2021 e ss.mm.ii. : Visto di Conformità, Asseverazione Congruità Spese per Bonus Edilizi e controllo preliminare dei requisiti di accesso.

A partire dal 12/11/2021, chi volesse optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito per effettuare lavori al proprio immobile usufruendo dei Bonus Edilizi (Superbonus, Sismabonus, Ecobonus, Bonus Casa, Bonus Facciate), oltre agli oneri di trasmissione ad AE ed ENEA, dovrà produrre la seguente documentazione:

  • VISTO DI CONFORMITA' rilasciato da un CAF (Centro Assistenza Fiscale) o da un Commercialista abilitato; si tratta di una certificazione attestante l'idoneità del contribuente ad accedere al bonus edilizio richiesto; la redazione di questo documento comporta una verifica formale di tutti requisiti necessari per accedere al bonus;
  • ASSEVERAZIONE DELLA CONGRUITA' DELLA SPESA SOSTENUTA rilasciata da un professionista abilitato, consistente nella certificazione della congruità delle spese sostenute, valutata sulla base dei prezzi di mercato corrente e sulla base di specifici massimali di spesa che dovrebbero essere stabiliti a breve dal MiTE (Ministero Transizione Ecologica).

Data la tempestività con cui sono stati introdotti questi nuovi obblighi, nelle more di un decreto sui massimali di spesa (che non è ancora stato pubblicato), ad oggi, i consigli per chi si appresta ad usufruire dei bonus edilizi in vista dei predetti obblighi, sono:

  • Controllo di specifica assicurazione professionale per i soggetti asseveranti: come previsto dalla legge, l'asseverazione deve essere redatta da tecnici che siano in possesso di adeguata copertura assicurativa in relazione al rilascio di tali asseverazioni; aggiornamento DL 13/2022 del 25/02/22 - art. 2, comma b: è stato introdotto l'obbligo di assicurazione professionale dedicata a ciascuna asseverazione con massimale pari all'importo lavori da asseverare;
  • Fatturazione chiare, con dettagli su fasi di lavorazioni e relativi costi che agevolino un controllo spedito delle varie voci di spesa;
  • Redazione di un computo-metrico estimativo prima di effettuare i lavori, al fine di verificare se le varie voci di spesa proposte dalla ditta esecutrice sono in linea con i prezzari di riferimento;
  • Controllo preventivo della regolarità delle imprese esecutrici: si consiglia di controllare preventivamente l'anzianità della impresa esecutrice (anzianità richiesta superiore ai 18 mesi) nonché - per lavori di importo superiore ai 70.000 euro - il rispetto da parte dei datori di lavoro dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore edile; il rispetto e l'indicazione del relativo contratto deve essere inserito nelle fatture emesse (ART. 4, comma 1 DL 13/2022), quest'ultimo requisito è necessario a partire dal 27/05/2022;  
Segnaliamo infine che, chi si appresta ad usufruire dei bonus optando per la detrazione fiscale, non è tenuto a presentare il visto di conformità, come recita il DL in questione:

"In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità."

Resta inteso che vale sempre il principio di congruità delle spese sostenute e pertanto è richiesta l'asseverazione di congruità dei prezzi.

ECCEZIONI, recepite con la nuova legge di bilancio 2022:

- su importo lavori inferiore ai 10.000 euro e per lavori in edilizia libera, visto di conformità e asseverazione non sono necessari, salvo per il bonus facciate.

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