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Le ristrutturazioni edilizie: guida alla classificazione secondo normativa – focus bonus facciate.

Nell'ambito della normativa relativa al risparmio energetico esiste una distinzione basata sul tipo di intervento previsto; per gli interventi di ristrutturazione edilizia, è infatti possibile distinguere, una ristrutturazione edilizia semplice da una ristrutturazione edilizia importante; rientrano nel secondo caso tutti gli interventi che riguardano la ristrutturazione dell’involucro edilizio che interessano una superficie lorda complessiva disperdente superiore al 25%.


Gli interventi di ristrutturazione importante comprendono, a loro volta, due sottocategorie:

ristrutturazioni importanti di primo livello – interessano oltre il 50% della superficie esterna disperdente e l’eventuale rifacimento dell’impianto di climatizzazione; i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o ai servizi interessati;

ristrutturazioni importanti di secondo livello – interessano meno del 50% (e non meno del 25%) della superficie esterna disperdente e l’eventuale rifacimento dell’impianto di climatizzazione.

Quando la ristrutturazione edilizia riguarda una superficie disperdente inferiore al 25 % e l’intervento può avere un impatto sulla classificazione energetica dell’immobile, si parlerà di riqualificazione energetica (ad esempio, la sostituzione di un impianto termico o interventi parziali all’immobile); in questo caso i requisiti di risparmio energetico si applicano ai soli impianti o componenti edilizi oggetto di intervento.

Trattiamo il classico caso di una facciata esterna da ristrutturare, che rappresenta una porzione di superficie disperdente dell’involucro edilizio inferiore al 25%; rientro quindi nel caso di ristrutturazione edilizia semplice e poiché la qualità della facciata può incidere sulla prestazione energetica dell’edificio, si tratterà di una riqualificazione energetica. Varranno, quindi, i requisiti richiesti dalla legge in termini di trasmittanza limite, cioè sarà necessario verificare termicamente la facciata e, eventualmente (e quasi sempre), predisporre un cappotto termico per adeguare il suo grado di isolamento termico. Ci sono stati tuttavia nel corso degli anni alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della normativa: se l’intervento di ristrutturazione di una facciata riguarda il solo ripristino o rifacimento degli strati superficiali (intonaci in minima parte e/o pitturazioni) è concessa una deroga al rispetto dei requisiti minimi di isolamento termico.
Il bonus facciate prevede che si deroghi ai suddetti requisiti quando gli intonaci coinvolti nella ristrutturazione sono inferiori al 10% della superficie totale disperdente.

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