Nell'ambito della normativa
relativa al risparmio energetico esiste una distinzione basata sul tipo di
intervento previsto; per gli interventi di ristrutturazione edilizia, è infatti
possibile distinguere, una ristrutturazione
edilizia semplice da una ristrutturazione edilizia importante;
rientrano nel secondo caso tutti gli
interventi che riguardano la ristrutturazione dell’involucro edilizio che
interessano una superficie lorda complessiva disperdente superiore al 25%.
Gli interventi di ristrutturazione importante comprendono, a loro volta, due sottocategorie:
ristrutturazioni importanti di primo livello – interessano oltre il 50% della superficie esterna disperdente e l’eventuale rifacimento dell’impianto di climatizzazione; i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o ai servizi interessati;
ristrutturazioni importanti di secondo livello – interessano meno del 50% (e non meno del 25%) della superficie esterna disperdente e l’eventuale rifacimento dell’impianto di climatizzazione.
Quando la ristrutturazione edilizia riguarda una superficie disperdente inferiore al 25 % e l’intervento può avere un impatto sulla classificazione energetica dell’immobile, si parlerà di riqualificazione energetica (ad esempio, la sostituzione di un impianto termico o interventi parziali all’immobile); in questo caso i requisiti di risparmio energetico si applicano ai soli impianti o componenti edilizi oggetto di intervento.
Trattiamo il classico caso di una
facciata esterna da ristrutturare, che rappresenta una porzione di superficie
disperdente dell’involucro edilizio inferiore al 25%; rientro quindi nel caso
di ristrutturazione edilizia semplice e poiché la qualità della facciata
può incidere sulla prestazione energetica dell’edificio, si tratterà di una riqualificazione energetica.
Varranno, quindi, i requisiti richiesti dalla legge in termini di trasmittanza
limite, cioè sarà necessario verificare
termicamente la facciata e, eventualmente (e quasi sempre), predisporre un
cappotto termico per adeguare il suo grado di isolamento termico. Ci sono
stati tuttavia nel corso degli anni alcuni chiarimenti in merito
all’applicazione della normativa: se l’intervento di ristrutturazione di una
facciata riguarda il solo ripristino o rifacimento degli strati superficiali
(intonaci in minima parte e/o pitturazioni) è concessa una deroga al rispetto
dei requisiti minimi di isolamento termico.
Il bonus facciate prevede che
si deroghi ai suddetti requisiti quando gli intonaci coinvolti nella
ristrutturazione sono inferiori al 10% della superficie totale disperdente.
Hai bisogno di una consulenza? Contattaci!
STUDIO SANTORO INGEGNERIA
VIETATA LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE ©
Commenti
Posta un commento