Adempimenti più stringenti per il nuovo certificato energetico trasmesso al catasto regionale: responsabilità e oneri di committenti e tecnici.
Le nuove modalità di trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici (obbligatori per nuovi edifici, in caso di compravendite, affitto, riqualificazioni ed efficientamento energetico di edifici esistenti) presso il Catasto Energetico Regionale, prevedono che il tecnico certificatore (opportunamente abilitato), alleghi al certificato anche copia del libretto di impianto e del rapporto di controllo di efficienza energetica dello stesso.
Ora, può accadere che il libretto di impianto non sia disponibile o che sia scaduto il rapporto di controllo di efficienza energetica. In tal caso il certificatore, al fine di procedere alla redazione di un certificato energetico valido (APE), dovrà richiedere al committente la produzione della predetta documentazione. Tale documentazione deve essere prodotta da un tecnico installatore o da un tecnico manutentore (in occasione di una manutenzione dell'impianto).
C'è di più: a partire dal 2014 bisogna redigere il cosiddetto "libretto di impianto unico", ovvero un libretto nel quale, oltre ai dati della classica caldaia, sono inclusi quelli di tutti gli altri eventuali impianti di climatizzazione presenti nell'immobile (indipendentemente dalla loro potenza).
Così, ad esempio, se in una stanza dell'immobile è installato un banale condizionatore d'aria a 'split', anch'esso deve essere inserito nel predetto libretto. Qualora questo mancasse, il certificatore non potrebbe redigere l'APE poiché questo documento (da cui deriva una classe energetica dell'immobile che tiene conto anche dei sistemi di climatizzazione estiva), non corrisponderebbe ai dati indicati nel libretto d'impianto (da allegarsi al certificato energetico in fase di deposito dell'APE al Catasto Energetico di competenza).
Tutto ciò comporta un nuovo onere per il committente (che è anche il responsabile degli impianti) e ulteriori responsabilità a suo carico, oltre che a carico del certificatore.
Ad oggi, nella maggioranza dei casi, il libretto d'impianto è mal redatto. Nel caso di un vecchio impianto termico, il vecchio libretto andrebbe sostituito con il nuovo "modello di impianto unico" durante la prima occasione di manutenzione, ricordandosi di inserire anche i dati dei condizionatori d'aria, spesso ancora e troppe volte ignorati.
D'altronde ricordiamo che il fine di tutto questo è censire tutti gli impianti di climatizzazione posti a servizio di un immobile; non a caso esiste anche un catasto termico degli impianti che tiene traccia di questi dati, tramite il rapporto di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, da eseguirsi periodicamente ed obbligatoriamente.
Poi esiste il mondo delle agevolazioni fiscali per le nuove installazioni di impianti efficienti, laddove il beneficio è concesso previa comunicazione dei dati dei relativi impianti agli enti preposti.
Un sistema di regole molto complesso, insomma, cui conviene ottemperare, pena incorrere in sanzioni e oneri facilmente rilevabili (grazie all'informatizzazione) che possono costare cari; attenzione dunque a chi promette di svolgere queste mansioni a basso prezzo; probabilmente è ignaro di quanto appena detto, e a pagarne le spese è anche il proprietario dell'immobile!
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